Patentino per ciclomotori, il ruolo chiave del medico di base
(tratto da Medicina generale)
Dall’estate scorsa, con la legge 17 agosto n.168 del 2005, l’obbligo della patente per i ciclomotori è diventato obbligatorio anche per i maggiorenni privi della patente di guida per l’auto.
Nella prima fase di applicazione del nuovo regime, fino al 1° gennaio 2008, non sarà necessario però produrre la certificazione sanitaria prevista per la patente A. Basterà che un medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, sulla base della diretta conoscenza della salute del suo assistito, certifichi l’assenza di alcune condizioni che ostacolino l’uso del ciclomotore: la presenza di problemi alla vista e all’udito tali da risultare incompatibili con una guida sicura; seri problemi cardiovascolari; complicazioni diabetiche particolarmente invalidanti; gravi malattie endocrine; malattie del sistema nervoso centrale associate ad atrofia muscolare; epilessia; malattie psichiche o ritardo mentale; gravi malattie del sangue; insufficienza renale grave.
Nel caso in cui il medico dovesse riscontrare una di queste condizioni, dovrà rilasciare comunque una certificazione in cui si attesti la non idoneità alla guida dei ciclomotori.
Contro questa valutazione sarà comunque possibile ricorrere alla Commissione medica provinciale. Sia pure a titolo di riferimento, i medici avranno a disposizione (sul sito del Ministero della Salute) due modelli: una scheda per l’anamnesi e un certificato di idoneità/inidoneità alla guida.