LEGISLAZIONE PER LE
TERAPIE NON CONVENZIONALI
CAPITOLO I – OGGETTO E PRINCIPI
Articolo 1
(Oggetto)
La presente legge stabilisce l’inquadramento dell’attività e dell’esercizio degli operatori che praticano le terapie non convenzionali, così come sono definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Articolo 2
(Ambito dell’applicazione)
La presente legge si applica a tutti gli operatori che si dedicano alla pratica delle terapie non convenzionali riconosciute nella medesima.
Articolo 3
(Concetti)
1) Si considerano terapie non convenzionali quelle che partono da una base filosofica diversa dalla medicina convenzionale ed usano specifici processi diagnostici e terapie proprie
2) Per effetto dell’applicazione di questa legge sono riconosciute come terapie non convenzionali: agopuntura, omeopatia, osteopatia, naturopatia, fitoterapia e chiropratica
Articolo 4
(Principi)
I principi orientativi delle terapie non convenzionali sono:
1) Il diritto dell’individuo di scegliere il metodo terapeutico, essendo informato sulla sua innocuità, qualità, efficacia ed eventuali rischi
2) La tutela della salute pubblica nel rispetto del diritto individuale alla protezione della salute
3) La tutela degli utenti che richiede che le terapie non convenzionali siano esercitate con alto grado di responsabilità, diligenza e competenza, basato sulla qualificazione professionale degli operatori che le praticano e sulle rispettive abilitazioni
4) La tutela del benessere degli utenti che include la complementarità con le altre professioni della salute
5) La promozione della ricerca scientifica nelle diverse aree delle terapie non convenzionali, mirante a raggiungere alti livelli di qualità, efficienza ed efficacia.
CAPITOLO II
QUALIFICAZIONE E STATUTO PROFESSIONALE
Articolo 5
(Autonomia tecnica e deontologica)
È riconosciuta l’autonomia tecnica e deontologica nell’esercizio professionale della pratica delle terapie non convenzionali
Articolo 6
(Tutela e accreditamento professionale)
La pratica delle terapie non convenzionali verrà accreditata e tutelata dal Ministero della Sanità.
Articolo 7
(Formazione ed abilitazione professionale)
La definizione delle condizioni di formazione e di abilitazione alla pratica delle terapie non convenzionali è di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero della Scienza e dell’Istruzione Superiore.
Articolo 8
(Commissione tecnica)
1) Viene creata, nell’ambito dei Ministeri della Salute, della Pubblica Istruzione, della Scienza e dell’Istruzione Superiore, una commissione tecnica consultiva, d’ora in avanti indicata come “Commissione”, con lo scopo di studiare e proporre i parametri generali di regolamentazione delle terapie non convenzionali.
2) La commissione potrà creare Sezioni Specializzate per ognuna delle terapie non convenzionali in vista della definizione di specifici parametri di accreditamento, formazione ed abilitazione dei rispettivi operatori e della valutazione delle equipollenze.
3) La commissione cesserà le sue funzioni una volta completato il processo di accreditamento, formazione ed abilitazione degli operatori delle terapie non convenzionali, processo che dovrà concludersi entro la fine dell’anno 2005.
Articolo 9
(Funzionamento e composizione)
1) Sono incombenza del Governo la regolamentazione delle competenze, il funzionamento e la composizione della Commissione e delle rispettive Sezioni Specializzate che dovranno riunire, in particolare, rappresentanti del Ministero della Sanità, del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero della Scienza e dell’Istruzione Superiore nonché di ognuna delle terapie non convenzionali e, se necessario, esperti con riconosciuto credito nell’area della Sanità.
2) Ogni Sezione Specializzata dovrà includere rappresentanti del Ministero della Sanità, del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero della Scienza e dell’Istruzione Superiore nonché delle terapie non convenzionali da regolarizzare e, se necessario, esperti con riconosciuto credito in queste aree.
Articolo 10
(Esercizio dell’Attività)
1) L’esercizio delle terapie non convenzionali può essere praticato solo, nei termini della presente legge, da operatori in possesso di abilitazione richiesta dalla legge, e debitamente accreditati per questa pratica
2) Gli operatori che praticano le terapie non convenzionali sono obbligati ad avere un registro individuale per ciascun utente
3) Il registro di cui sopra dovrà essere regolato e formulato in modo tale da rispettare, secondo i termini di legge, le norme relative alla tutela dei dati privati
4) Gli operatori di terapie non convenzionali dovranno obbedire al principio di responsabilità nell’ambito delle proprie competenze e, considerando la loro autonomia nella capacità di decisione e valutazione e nell’istituzione delle rispettive terapie, saranno tenuti a fornire informazione, laddove le circostanze lo richiedano, circa la prognosi e la durata del trattamento
Articolo 11
(Strutture e luoghi di cura)
1) Le strutture o altri locali in cui vengono prestate le cure di terapie non convenzionali possono funzionare solo sotto la responsabilità di professionisti debitamente accreditati
2) In queste strutture saranno esposti al pubblico informazioni per l’identificazione degli operatori e prezzi applicati
3) Le condizioni per il funzionamento ed il rilascio delle licenze alle strutture in cui le terapie non convenzionali sono praticate seguono le disposizioni stabilite dal Decreto Legge n° 13/93, del 15 gennaio, che regolano le licenze delle unità private di salute, con i dovuti adattamenti
Articolo 12
(Assicurazione obbligatoria)
Gli operatori di terapie non convenzionali compresi in questa legge hanno l’obbligo di possedere un’assicurazione di responsabilità civile nell’ambito della loro attività professionale, in termini da regolamentare.
CAPITOLO III – DEGLI UTENTI
Articolo 13
(Diritto di scelta, informazione e consenso)
1) I cittadini hanno il diritto di scegliere liberamente le terapie che preferiscono
2) Gli operatori di terapie non convenzionali possono operare solo con il consenso informato dell’utente
Articolo 14
(Privacy)
La cartella clinica di ogni utente, in possesso dell’operatore di terapie non convenzionali, è confidenziale e può essere consultata o ceduta solo previa esplicita autorizzazione dell’utente stesso/a o previo ingiunzione giudiziaria
Articolo 15
(Diritto di lamentela)
Gli utenti di terapie non convenzionali, per salvaguardare i propri interessi possono comunicare eventuali danni risultanti dall’esercizio delle terapie non convenzionali alle autorità competenti.
Articolo 16
(Pubblicità)
Senza pregiudizio delle norme specialmente previste nella speciale legislazione, la pubblicità delle terapie non convenzionali è regolata dal Decreto Legge n° 330/90 del 23 ottobre, nella sua attuale redazione
CAPITOLO IV – CONTROLLI E INFRAZIONI
Articolo 17
(Controlli e sanzioni)
Il controllo della stipula della presente legge e la definizione del rispettivo quadro di sanzioni saranno oggetto di regolamentazione da parte del governo
Articolo 18
(Infrazioni)
Agli operatori, compresi in questa legge, che recano pregiudizio alla salute degli utenti o che operano senza il rispettivo consenso informato sarà applicato quanto stipulato negli articoli 150, 156 e 157 del Codice Penale, negli stessi termini riservati agli altri professionisti della Salute
CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
(Regolamentazione)
La presente legge sarà regolamentata entro il periodo di 180 giorni dalla sua entrata in vigore
Articolo 20
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.