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Legge sulla fecondazione
Testo di legge sulla fecondazione
Autore: Parlamento italiano

Fecondazione, ecco cosa prevede la legge

(da “Doctornews”)

 

Con 169 voti a favore, 92 contrari e 5 astenuti, l'aula del Senato ha approvato questa mattina il disegno di legge sulla fecondazione assistita

L'aula del Senato ha approvato questa mattina il disegno di legge sulla fecondazione assistita.

Il testo e' stato modificato in alcuni punti relativi alla copertura finanziaria.

Il provvedimento torna percio' alla Camera per la definitiva conversione in legge.  

No alla fecondazione eterologa, divieto di sperimentazione sugli embrioni, tutela del nascituro.

Sono alcuni dei punti della legge sulla fecondazione assistita approvata dal Senato, e che ora dovra' tornare alla Camera per una modifica tecnica.

Ecco cosa prevede il testo:

TUTELA DEL NATO E DEL NASCITURO.

 Il progetto di legge garantisce il diritto a nascere del concepito. I bambini che verranno alla luce con queste tecniche saranno figli legittimi della coppia o acquisiranno lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa.

DIVIETO DI CLONAZIONE UMANA.

 Si vieta la sperimentazione sugli embrioni ed il loro congelamento. E' possibile produrre non piu' di tre embrioni per volta, il numero necessario ad un unico e contemporaneo impianto. E' prevista l'adottabilita' degli embrioni congelati di cui non si conoscano i genitori biologici o dei quali non sia stato chiesto l'impianto da almeno tre anni. E' vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione. 

CRIOCONSERVAZIONE.

 E' consentita solo quando il trasferimento nell'utero degli embrioni non e' possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. 

NO ALL'ETEROLOGA.

 La legge vieta la fecondazione con seme od ovuli di persone estranee alla coppia.

ACCESSO ALLE TECNICHE.

 Il ricorso alla fecondazione assistita e' consentito solo se accertata l'impossibilita' di rimuovere altrimenti le cause che impediscono la procreazione, ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegata o accertata. Potranno avvalersi di queste tecniche solo le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in eta' potenzialmente fertile ed entrambe viventi.

I CENTRI.

Gli interventi potranno essere eseguiti solo in strutture pubbliche o private autorizzate dalle Regioni e iscritte in un registro che sara' realizzato presso l'Istituto Superiore di Sanita'. I requisiti di cui i centri devono necessariamente essere in possesso verranno definiti con un decreto 'ad hoc'.

SANZIONI.

Sono previste sanzioni amministrative e penali per chi non rispettera' le norme. Lo specialista dovra' pagare una multa da 300.000 a 600.000 euro se utilizza gameti estranei alla coppia, da 200.000 a 400.000 se pratica la fecondazione assistita a un single, un minorenne o coppie dello stesso sesso. Se la struttura non e' autorizzata, la sanzione puo' arrivare a 300.000 euro. Il commercio di embrioni o gameti viene punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con multe da 600.000 a un milione di euro, i tentativi di clonazione con la reclusione da 10 a 20 anni e fino a un milione di euro di multa.

 

 

 








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